mercoledì 3 giugno 2009

5 GIORNI ALL'ALBA

VADEMECUM ELETTORALE

Elezioni 2009, il vademecum per il voto del 6-7 giugno
Tutte le indicazioni per i cittadini su quando e come si vota, il corpo elettorale e la tessera elettorale
(tratte dal sito del Ministero Dell’Interno)
Una raccolta di indicazioni, a carattere generale e facilmente accessibili, che riguardano le elezioni che si
terranno in giugno per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei Presidenti di
provincia e dei Consigli provinciali e dei Sindaci e dei Consigli comunali.
QUANDO SI VOTA
Sabato 6 giugno, dalle ore 15.00 alle ore 22.00, e domenica 7 giugno, dalle ore 7.00 alle ore 22.00, si
svolgeranno le operazioni di voto per le elezioni dei 72 membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia,
dei presidenti e dei consigli di 62 province e dei sindaci e dei consigli di 4.281 comuni (di cui 30
capoluoghi di provincia).
Lo scrutinio dei voti per il Parlamento europeo inizierà a partire dalle ore 22.00 di domenica 7 giugno,
subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti; lo scrutinio
dei voti per le consultazioni amministrative avrà inizio alle ore 14.00 di lunedì 8 giugno, dando la
precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni provinciali, comunali e, eventualmente,
circoscrizionali.
In caso di effettuazione del turno di ballottaggio per l’elezione dei presidenti di provincia e dei sindaci –
che si svolgerà contemporaneamente alla consultazione referendaria - si voterà domenica 21 giugno,
dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e lunedì 22 giugno, dalle ore 7.00 alle ore 15.00. Le operazioni di scrutinio
avranno inizio nella stessa giornata di lunedì, al termine delle votazioni e dell’accertamento del numero
dei votanti, procedendosi prima alle operazioni di scrutinio delle schede referendarie e successivamente,
senza interruzione, a quelle per l’elezione dei presidenti delle province e/o dei sindaci.
COME SI VOTA
ELEZIONI EUROPEE
L’elettore, all’atto della votazione, riceverà un’unica scheda, di colore diverso a seconda della
circoscrizione elettorale nelle cui liste è iscritto: grigio per l’Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle
d’Aosta, Liguria, Lombardia); marrone per l’Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-
Venezia Giulia, Emilia Romagna); rosso per l’Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio); arancione
per l’Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria); rosa per l’Italia insulare
(Sicilia, Sardegna).
Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno
corrispondente alla lista prescelta.
I voti di preferenza − nel numero massimo di tre, tranne che per le liste di minoranza linguistica collegate
ad altra lista per le quali può esprimersi una sola preferenza − si esprimono scrivendo nelle apposite
righe, tracciate a fianco e nel rettangolo contenente il contrassegno della lista votata, il nome e cognome
o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima; in caso di identità di cognome tra
candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
Non è ammessa l’espressione del voto di preferenza con indicazioni numeriche.
ELEZIONI PROVINCIALI (SCHEDA GIALLA)
Ciascun elettore può votare:
• per uno dei candidati al consiglio provinciale, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così
espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale, sia al candidato alla
carica di presidente della provincia collegato;
• per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo
rettangolo, e per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno
sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di
consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato, sia al candidato alla carica di presidente
della provincia;
• per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il
voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.
Per le elezioni provinciali non è ammesso il “voto disgiunto”, cioè il voto per un presidente della provincia
di un gruppo o di un gruppo di liste e per un candidato al consiglio provinciale di un altro gruppo o gruppo
di liste.
Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del
candidato prescelto.
ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI DI REGIONI A
STATUTO ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA)
La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo,
al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.
L’elettore può votare:
• per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende
attribuito anche al candidato sindaco collegato;
• per un candidato a sindaco tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista
collegata; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;
• per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate
tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato
alla carica di sindaco sia alla lista collegata;
• per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una lista non collegata
tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato
alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (cd. “voto disgiunto”).
L’elettore potrà altresì manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere
comunale, segnando, sull’apposita riga stampata sulla destra di ogni contrassegno di lista, il nominativo
(solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) del
candidato preferito appartenente alla lista prescelta.
Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del
candidato prescelto.
ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI DI REGIONI A STATUTO
ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA)
L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
- tracciando un solo segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco;
- tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di una delle liste di candidati alla carica di consigliere;
- tracciando un segno di voto sia sul contrassegno prescelto che sul nominativo del candidato alla carica
di sindaco collegato alla lista votata.
In tutti i predetti casi, il voto si intenderà attribuito sia in favore del candidato alla carica di sindaco sia in
favore della lista ad esso collegata.
L’elettore potrà altresì manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere
comunale, segnando sull’apposita riga stampata sulla scheda il nominativo (solo il cognome o, in caso di
omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) del candidato preferito
appartenente alla lista compresa nel medesimo riquadro, senza dover apporre alcun altro segno di voto
sul relativo contrassegno. In tal modo, il voto si intenderà attribuito, oltre che al singolo candidato a
consigliere comunale, anche alla lista cui il candidato medesimo appartiene nonché al candidato alla
carica di sindaco collegato con la lista stessa.
CORPO ELETTORALE
I dati definitivi sul corpo elettorale, riferiti al 15° giorno antecedente la data delle votazioni, saranno
acquisiti entro il 3 giugno 2009.
I dati sotto riportati, provvisori, sono aggiornati alla revisione semestrale del 30 giugno 2008.
Le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia interesseranno un corpo elettorale al
momento quantificabile in 50.664.596 unità, di cui 24.432.720 elettori e 26.231.876 elettrici.
Le sezioni elettorali complessive saranno 61.225.
Le elezioni in sessantadue province interesseranno 29.940.151 elettori, 14.442.636 maschi e 15.497.515
femmine; 36.451, le sezioni.
Le elezioni in 4.281 comuni interesseranno 18.419.204 elettori, 8.918.298 maschi e 9.500.906 femmine;
22.965, le sezioni.
Considerando una volta sola gli enti interessati contemporaneamente a più tipi di consultazioni, il numero
complessivo di elettori sarà di 34.673.113, di cui 16.741.282 maschi e 17.931.831 femmine, e di sezioni
sarà di 42.257.
TESSERA ELETTORALE
Il ministero dell’Interno ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici
elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento di
riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a carattere permanente, che ha sostituito il
certificato elettorale.
Chi avesse smarrito la propria tessera personale, potrà chiederne il duplicato agli uffici comunali, che a
tal fine saranno aperti dal lunedì al venerdì antecedenti l’elezione, dalle ore 9 alle ore 19, il sabato di
inizio delle votazioni dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto.

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