giovedì 13 gennaio 2011

TESTO MOZIONE SULLA SICUREZZA PRESENTATA

Premesso che

grazie all’adeguamento alla normativa nazionale già dal 2000 è stata approntata la numerazione interna degli edifici condominiali, utile al controllo delle residenze ed agli eventuali fenomeni di evasione di imposte e tariffe;

in data 10 novembre 2006, rispondendo ad una specifica interpellanza del gruppo scrivente, l’Assessore delegato sosteneva a nome della Giunta che: “il Comune ha lavorato per molti anni sulle banche-dati, sulla numerazione civica interna ed anche se c’è ancora qualche zona d’ombra è operante dal 2003 soprattutto per quanto riguarda la gestione dell’anagrafe e comunque questo ha consentito intanto di controllare i movimenti anagrafici, di fare i controlli ed anche di appurare situazioni di sovraffollamento…”;

con successiva interrogazione PG.2841 del 13 febbraio 2007 segnalavamo come a seguito di verifiche e controlli eseguiti dalla Polizia di Stato di concerto con la Guardia di Finanza in fabbricati ad uso industriale, e comunque di tipo non abitativo, veniva riscontrata la presenza di persone in possesso di regolare certificato di residenza rilasciata dal servizio anagrafico, sebbene tali fabbricati non risultassero in possesso dei minimi requisiti igienico sanitari e di abitabilità edilizia per l’uso abitativo;

con propria delibera PG.6516 dell’11 aprile 2007 la Giunta approvava la “direttiva in materia di controlli edilizi e tributari” ossia una specifica procedura operativa per l’attuazione di controlli congiunti tra diversi Servizi e Uffici dell’Ente finalizzata ad arginare il fenomeno delle residenze in immobili non classificati ad uso abitativo o privi della dichiarazione di fine lavori e/o del Certificato di conformità edilizia e agibilità;

operativamente veniva costituito un gruppo di controllo permanente cui compete lo svolgimento dei sopralluoghi e delle attività istruttorie necessarie all’accertamento delle eventuali violazioni e propedeutiche all’avvio delle conseguenti procedure sanzionatorie qualora necessarie;

con una interrogazione a risposta scritta PG.10786 del 9 maggio 2008 sempre il gruppo scrivente chiedeva alla Giunta se intendeva adottare un provvedimento per estendere i criteri di cui alla delibera n.369/2005 […Ritenuto conseguentemente di stabilire nei termini seguenti, con riferimento alla normativa regionale e comunale per l’Edilizia Residenziale Pubblica, i parametri minimi ai fini delle attestazioni di idoneità dell’alloggio nelle fattispecie previste dal Testo Unico e successive norme applicative: 1) Destinazione d'uso residenziale 2) Alloggio provvisto dei servizi igienico - sanitari, di allacciamento idrico, elettrico e fognario ed al quale non sia stato attestata, dall'autorità competente, destinazione abitativa "non abitabile" 3) Alloggio non sovraffollato in base ai seguenti parametri:
una persona in posto letto concesso da Enti pubblici, Associazioni di volontariato riconosciute, affittacamere autorizzati recuperati individualmente dal lavoratore straniero o dal datore di lavoro
da una a tre persone in alloggio di metratura fino a mq. 30
da una a quattro persone in alloggio di metratura fino a mq. 46
da una a cinque persone in alloggio di metratura fino a mq. 66
oltre cinque persone in alloggio di metratura oltre mq. 66 (in ragione di almeno 10 mq. aggiuntivi per ogni persona in più)…] anche nelle unità immobiliari private, al fine di limitare in queste il sovraffollamento causato dalla contestuale presenza di diversi nuclei familiari: nella risposta del 27 agosto 2008, si segnalava che “nessuna normativa di rango nazionale prevede l’utilizzo di parametri legati alla superficie degli immobili per stabilire il numero delle persone che possono richiedervi la residenza” e conseguentemente “l’utilizzo dei parametri stabiliti nella delibera di Giunta 396/2005 … non può avere altro utilizzo all’infuori del caso specifico”;

successivamente la Giunta ha approvato con delibera PG.7360 del 7 aprile 2009, un nuovo protocollo operativo al fine di giungere al completo allineamento dei dati edilizi, toponomastici, tributari, anagrafici e catastali;

la Legge n.94 del 15 luglio 2009 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (primo pacchetto sicurezza) prevede all’art.1 comma 18 che l’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica “possono dar luogo alla verifica da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igenico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie”, ed inoltre al comma 28 veniva ridotto da un anno a sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente per irreperibilità dei cittadini stranieri che non avessero ottemperato al rinnovo della dichiarazione di cui all’art. 7 comma 3 del DPR n.223/1989;

sempre la Legge n.94 del 15 luglio 2009 ha modificato l’articolo 29 comma 3 lettera a), del D.Lgs n.286/1998, prevedendo che al fine della richiesta di ricongiungimento lo straniero deve dimostrare la disponibilità “di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonchè di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà”;

a fine luglio 2009 il Sindaco emanava un’ordinanza per la tutela del decoro pubblico e della sicurezza attraverso il contrasto alla prostituzione;

i provvedimenti normativi del Governo in materia di sicurezza (secondo pacchetto sicurezza) prevedono una delega al medesimo Governo per ridefinire le procedure di rinnovo del permesso di soggiorno attraverso l’affidamento della competenza agli enti locali ed inoltre l’introduzione dell’allontanamento coattivo del cittadino comunitario per motivi di ordine pubblico se questi permane sul territorio in violazione delle prescrizioni previste dalla Direttiva 38/2004 sulla libera circolazione dei comunitari, la modifica della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di confisca, infine viene prevista la possibilità di applicare le misure di prevenzione (es. foglio di via) anche per chi esercita la prostituzione violando le ordinanze dei sindaci in materia di sicurezza urbana, ordinanze per le quali il Prefetto dispone il concorso delle Forze di polizia per assicurarne l’attuazione;

il Consiglio comunale impegna la Giunta

a proseguire l’attività di controllo svolta dal Gruppo di controllo permanente istituito a seguito delle delibere 6516/2007 e 7360/2009, potenziandola attraverso un significativo incremento del numero degli operatori dedicati e verificando le opportune azioni di contrasto al degrado causato dal sovraffollamento delle abitazioni ovvero dalla precarietà delle loro condizioni igenico-sanitarie e di sicurezza;

a modificare la delibera di Giunta n.369/2005:
adeguandola alle nuove disposizioni della L.94/2009
eliminando il punto 3 del deliberato;

a predisporre ed attuare i provvedimenti utili per porre in essere i controlli previsti dall’art.1 della L.1228/1954 così come modificata dall’articolo 1 comma 18 della L.94/2009;

a rendicontare annualmente alla competente Commissione consiliare, i risultati dell’attività del Gruppo di controllo permanente istituito a seguito delle delibere 6516/2007 e 7360/2009;

a verificare con Prefettura e Questura di Reggio Emilia la possibilità di condividere uno o più atti d’intesa sull’attivazione delle norme previste dal secondo “pacchetto sicurezza” per quanto attiene:
il contrasto alla prostituzione,
l’applicazione della Direttiva 38/2004 sulla libera circolazione dei comunitari,
la collaborazione sull’attuazione delle modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca,
alla condivisione dei dati utili ad una più efficace applicazione dell’articolo 11 comma 1 lettera c) del D.P.R. n.223/1989, in attesa dell’attuazione della delega al Governo relativa alle procedure di rinnovo del permesso di soggiorno.

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